In questa pagina sono raccolte le informazioni che le Amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet nell'ottica della trasparenza, buona amministrazione e di prevenzione dei fenomeni della corruzione.
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La L.R. 29.10.2014, n. 10, all'art 1, comma 1, lett.h), stabilisce che ogni riferimento all'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) deve intendersi, in mancanza del medesimo, al Nucleo di Valutaizone, o all'organo che svolge analoghe funzioni.Pertanto l'organo stesso, in mancnaza di OIV e di Nucleo di Valutazione, è individuato nel Segretario comunale.Nessun compenso viene attribuito per lo svolgimento della funzione.