In questa pagina sono raccolte le informazioni che le Amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet nell'ottica della trasparenza, buona amministrazione e di prevenzione dei fenomeni della corruzione.

 

La L.R. 29.10.2014, n. 10, all'art 1, comma 1, lett.h), stabilisce che ogni riferimento all'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) deve intendersi, in mancanza del medesimo, al Nucleo di Valutaizone, o all'organo che svolge analoghe funzioni.Pertanto l'organo stesso, in mancnaza di OIV e di Nucleo di Valutazione, è individuato nel Segretario comunale.Nessun compenso viene attribuito per lo svolgimento della funzione.




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